MODELLO ITALIANO

In Italia può essere tutelato mediante il deposito di una domanda di disegno o di modello, l'aspetto di un prodotto considerato nella sua interezza od in una sua parte, a condizione che soddisfi i requisiti di registrabilità ovvero che sia nuovo ed abbia carattere individuale.

Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione per più disegni e modelli (cosiddetta registrazione multipla) purchè sostanzialmente omogenei tra loro ovvero inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli di Locarno.

REQUISITI DI REGISTRABILITA'

I disegni e modelli sono registrabili se nuovi e dotati di carattere individuale.

In particolare, un disegno e modello è nuovo se nessun disegno e modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.

Inoltre un disegno e modello è dotato di carattere individuale se è in grado di suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri disegni e modelli già divulgati.

La novità non è pregiudicata:

  • dalla divulgazione del disegno e modello da parte dell’autore, se la registrazione di tale disegno e modello avviene entro i 12 mesi successivi alla data di tale divulgazione;
  • dalla divulgazione che non possa essere ragionevolmente conosciuta da ambienti specializzati nel settore interessato nel corso della normale attività commerciale.

COSA NON E' REGISTRABILE

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli:

  • le caratteristiche dell’aspertto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;
  • le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che non siano visibili nel normale utiliuzzo del prodotto;
  • i pezzi di ricambio, ovvero le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno e modello è incorporato o applicato, di essere unito o connesso con un altro prodotto;
  • i disegni e modelli il cui uso costituirebbe violazione di un marchio o di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

CHI PUO' REGISTRARE UN DISEGNO E MODELLO IN ITALIA?

Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello o ai suoi aventi causa. Se il disegno o modello è frutto dell’opera di più autori, il diritto alla registrazione spetta a ciascuno di questi.

Può registrare un disegno e modello in Italia ogni persona fisica e giuridica sia italiana che straniera.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO E MODELLO

La domada di registrazione di un disegno e modello in Italia si deposita presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), le Camere di Commercio Industria e Artigianato, gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’UIBM effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali e di registrabilità, ma non un esame di merito sui requisiti di registrabilità.

La concessione avviene circa dopo 2 mesi dalla presentazione della domanda. Ma i diritti di esclusiva possono essere esercitati anche con una domanda ancora pendente.

La durata della registrazione di un disegno e modello è rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni, pagando una tassa di mantenimento allo scadere di ogni quinquennio.

PRIORITA'

È possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di disegno e modello presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi, entro 6 mesi dalla data di tale prima domanda.