REQUISITI DI BREVETTABILITA'

Un’invenzione è brevettabile se è nuova, è dotata di livello inventivo e ha un’applicazione industriale.

NOVITA'

Un’invenzione è nuova se non è già nota nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato pubblicamente divulgato prima della data di deposito della domanda di brevetto da chiunque (anche dallo stesso inventore o titolare del brevetto), in qualunque modo (ad esempio mediante una pubblicazione scritta, una divulgazione orale, un utilizzo, una vendita, una pubblicità, ecc.) ed in un qualunque paese. Per i motivi fin qui esposti, il requisito della novità è definito come requisito di novità assoluta. Al fine di verificare la novità di un’invenzione può quindi essere utile eseguire una ricerca di anteriorità prima di procedere al deposito della domanda di brevetto.

LIVELLO INVENTIVO

Un’invenzione è dotata di livello inventivo se essa non può essere ottenuta in maniera ovvia da un tecnico esperto del ramo a partire dalle soluzioni già note nello stato della tecnica.

APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Un’invenzione è atta ad avere un’applicazione industriale se può essere fabbricata o attuata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Tale requisito non richiede che un prodotto debba essere realizzato in serie (è sufficiente anche la realizzazione artigianale).

COSA NON E' BREVETTABILE?

Non sono considerate invenzioni, e pertanto non sono brevettabili:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni.

Le suddette fattispecie non sono brevettabili nella misura in cui consistono in concetti puramente astratti privi di carattere tecnico e quindi, diversamente, sono brevettabili le loro applicazioni tecniche, come ad esempio un dispositivo che sfrutta una nuova scoperta, un apparecchio per la riproduzione di immagini, un programma di elaboratore che controlli le apparecchiature atte ad eseguire un procedimento industriale.

Inoltre, non sono brevettabili le seguenti invenzioni:

  • le invenzioni contrarie all’ordine pubblico ed al buon costume (anche se un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge);
  • le varietà vegetali (per le quali esiste una privativa di tutela ad hoc) e le razze animali, ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; tale esclusione, tuttavia, non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi ultimi procedimenti;
  • i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; tale esclusione tuttavia non si applica ai prodotti, ed in particolare alle sostanze e composizioni (quali in particolare i famaci), per l’uso in questi metodi.